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CONVENZIONE DI MORATORIA

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La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
 

Nozione, funzione e oggetto
La convenzione di moratoria è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, volto a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, senza comportare la rinuncia al credito.
Ai sensi dell’art. 62, comma 1, può avere ad oggetto:
    • la dilazione delle scadenze dei crediti;
    • la rinuncia agli atti;
    • la sospensione delle azioni esecutive e conservative;
    • qualsiasi altra misura che non comporti una rinuncia al credito.
La sua caratteristica principale è che, in presenza di determinati presupposti, gli effetti dell’accordo possono essere estesi anche ai creditori della medesima categoria che non vi abbiano aderito, in deroga al principio di relatività del contratto previsto dagli artt. 1372 e 1411 c.c. 


Presupposti per l'estensione ai creditori non aderenti
L'art. 62, comma 2, subordina l'efficacia della convenzione nei confronti dei creditori dissenzienti al rispetto di quattro condizioni cumulative.


a) Informazione e partecipazione alle trattative
Tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell'avvio delle trattative oppure messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Devono inoltre aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché sulla convenzione e sui suoi effetti.


b) Adesione del 75% dei crediti della categoria
I crediti dei creditori aderenti devono rappresentare almeno il 75% dei crediti complessivi appartenenti alla medesima categoria. Un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie.


c) Assenza di pregiudizio per i creditori non aderenti
I creditori dissenzienti ai quali si intendono estendere gli effetti della convenzione non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione.


d) Attestazione del professionista indipendente
Un professionista indipendente deve attestare:
    • la veridicità dei dati aziendali;
    • l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
    • la ricorrenza della condizione di cui alla lettera c), ossia l'assenza di pregiudizio per i creditori non aderenti.


Limiti all'estensione degli effetti
L'art. 62, comma 3, tutela ulteriormente i creditori non aderenti: la convenzione non può imporre loro, in nessun caso:
    • l'esecuzione di nuove prestazioni;
    • la concessione di nuovi affidamenti;
    • il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti;
    • l'erogazione di nuovi finanziamenti.
Fa eccezione la prosecuzione della concessione del godimento dei beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati, che non è considerata una nuova prestazione.
La ratio è evitare che il creditore dissenziente sia costretto a erogare nuova finanza o a mantenere forme di sostegno finanziario contro la propria volontà. 


Comunicazione e opposizione

Comunicazione

  • La convenzione e la relazione del professionista indipendente devono essere comunicate ai creditori non aderenti.

Modalità

  • Lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure comunicazione presso il domicilio digitale

Termine per l'opposizione

  • 30 giorni dalla comunicazione

Autorità competente

  • Tribunale individuato ai sensi dell'art. 27 CCII.

Decisione

  • Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza

Impugnazione

  • È ammesso reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII


Differenza rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti
È importante non confondere la convenzione di moratoria con gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall'art. 57 CCII.

  • Convenzione di moratoria: ha una funzione essenzialmente temporanea e conservativa; regola provvisoriamente gli effetti della crisi, ad esempio rinviando le scadenze o sospendendo le azioni esecutive, senza rinuncia al credito. 

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono diretti alla ristrutturazione dell'indebitamento secondo la disciplina propria di tali accordi e prevedono specifici presupposti e adempimenti, compresa, nei casi previsti, l'omologazione.

In entrambi i casi possono rilevare meccanismi di estensione degli effetti ai creditori non aderenti, ma presupposti e disciplina non coincidono. 

 

In sintesi: l'art. 62 CCII consente all'imprenditore in crisi di ottenere una moratoria anche nei confronti di creditori dissenzienti appartenenti alla stessa categoria, purché siano rispettati il requisito informativo, la maggioranza del 75%, la salvaguardia dei creditori non aderenti e l'attestazione del professionista indipendente. Si tratta di uno strumento di gestione provvisoria della crisi, non di una forma di remissione del debito.

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