STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
Questo è un paragrafo. Fai clic qui per modificarlo e aggiungere il tuo testo.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE
DELLA CRISI D'IMPRESA
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è uno strumento volontario e stragiudiziale introdotto nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 12 e ss.).
È pensata per le imprese commerciali e agricole che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma che mantengono concrete possibilità di risanamento.
Chi può accedere
L'imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di crisi o insolvenza o anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa
Come funziona
Il funzionamento si basa su una gestione collaborativa e riservata al di fuori delle aule del tribunale
Il Test Pratico e l'istanza
Prima di partire, l'imprenditore effettua un test preliminare sulla Piattaforma Telematica Nazionale delle Camere di Commercio.
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento è uno degli strumenti cardine del percorso di composizione negoziata della crisi.
A cosa serve il test
È uno strumento di autovalutazione per l'imprenditore. Stima l'entità del debito da ristrutturare rispetto ai flussi di cassa annui disponibili al servizio del debito. Il risultato dà un'indicazione sulla difficoltà del risanamento, ma non è vincolante: anche un esito sfavorevole non impedisce di presentare l'istanza e non impedisce all'esperto di accettare l'incarico.
Nemmeno un esito favorevole garantisce il buon fine delle trattative.
Perché conviene farlo comunque
-
permette di capire "prima" se l'obiettivo del risanamento è realistico
-
fornisce una base per l'interlocuzione con l'esperto, che lo considera nella valutazione iniziale
-
aiuta a scegliere, in prospettiva, lo strumento più adatto (accordo, concordato in continuità, ecc.)
La nomina dell'Esperto indipendente
La Camera di commercio nomina un professionista terzo e indipendente. Il suo compito non è quello di sostituirsi agli amministratori, ma di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, insolvenza o squilibrio economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.
Gestione ordinaria e continuità
Uno dei maggiori vantaggi è l'assenza di spossessamento. L'imprenditore mantiene la piena ed esclusiva gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, pur dovendo informare l'esperto sugli atti straordinari.
Misure protettive
L’impresa può chiedere al Tribunale misure protettive per congelare temporaneamente azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori per la durata delle trattative.
Durata
Il percorso ha una durata iniziale di 180 giorni, prorogabile per altri 180 giorni su accordo delle parti e valutazione dell'esperto.
I possibili esiti
Al termine delle trattative, se l'esperto ritiene che le soluzioni prospettate siano solide e idonee a garantire la continuità per almeno i due anni successivi, la procedura può chiudersi in diversi modi.
Esiti positivi (art. 23, cc. 1-2)
-
Contratto di continuità aziendale: un accordo stipulato con uno o più creditori che assicura la continuità aziendale per almeno due anni, controfirmato dall'esperto. Offre specifici benefici fiscali e l'esenzione da future azioni revocatorie
-
Convenzione di moratoria: accordo volto a disciplinare una dilazione temporanea del pagamento dei debiti o una sospensione delle scadenze con banche e intermediari.
-
Accordo transattivo generico: qualsiasi accordo atipico sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che produce gli stessi effetti protettivi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ((esenzione da revocatoria e da reati di bancarotta).
-
Accesso a strumenti di regolazione della crisi: se l'accordo non coinvolge tutti i creditori ma è strutturato, l'azienda può sfruttare il lavoro svolto per accedere rapidamente ad accordi di ristrutturazione dei debiti o a piani di ristrutturazione omologati
-
predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56)
-
chiedere un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61)
-
proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII)
-
accedere alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
-
proporre un accordo transattivo fiscale (con le agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, gli enti pubblici territoriali,) che preveda il pagamento - parziale o dilazionato - del debito inerente ai tributi e dei relativi accessori
Esiti negativi
• Archiviazione per mancanza di prospettive: se l'esperto si rende conto, all'inizio o durante il percorso, che non vi sono concrete possibilità di risanamento finanziario o industriale, dichiara chiuse le trattative. In questo caso l'istanza viene archiviata e cadono le misure protettive, esponendo nuovamente l'azienda alle azioni ordinarie dei creditori o alla liquidazione giudiziale.
Lo Studio assiste imprese in stato di sovraindebitamento supportandole nella formulazione di una proposta di concordato semplificato