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Diritto civile e penale - Consulenza legale - Crisi impresa e sovraindebitamento
Sovraindebitamento: che cos'è e con quali strumenti si affronta
Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) ha dato una sistemazione razionale alle c.d. procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Che cos'è il sovraindebitamento?
E' lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up
innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Cosa si intende per "crisi"?
Per crisi si intende “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”
Cosa si intende per "insolvenza"?
Per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"
Quali sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?
Sono le tre seguenti:
1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore
2. Il concordato minore
3. La liquidazione controllata dei beni del debitore
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La ristrutturazione dei debiti del consumatore
A chi si applica?
-> Si applica al consumatore
In cosa consiste?
Il consumatore può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti indicando tempi e modi per il superamento della crisi. Il piano può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Il piano deve essere presentato con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC).
La procedura si svolge dinanzi al tribunale competente per territorio (che è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali)
Quali sono i presupposti?
Il debitore deve essere meritevole, cioè:
-> non essere già stato esdebitato nei 5 anni precedenti
-> non aver già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte
-> non aver determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode
Omologazione del piano
-> non è richiesto il consenso o l'approvazione dei creditori, che però possono proporre osservazioni entro 20 giorni dall'avviso di presentazione del piano
-> se ritenuto ammissibile, il piano è omologato dal tribunale
Esecuzione del piano
Una volta omologato, il piano deve essere eseguiti dal debitore, sotto la supervisione e il controllo dell'OCC
Revoca dell'omologazione
In caso di gravi inadempienze da parte del debitore, l'omologazione può essere revocata; in tal caso il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata (una sorta di liquidazione giudiziale - l'equivalente della vecchia procedura fallimentare - in forma semplificata)
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Il concordato minore
A chi si applica?
-> Si applica al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
-> Non si applica al consumatore
In cosa consiste?
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, sottoposta alla valutazione dei creditori e al giudizio di omologazione del tribunale.
E' una sorta di concordato preventivo in forma semplificata.
Il concordato minore può essere in continuità o liquidatorio:
-> concordato in continuità: quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale»
-> concordato liquidatorio: è necessario l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
Procedura
La domanda è redatta dal debitore (eventualmente assistito dall’advisor) e presentata tramite l'OCC costituito presso il tribunale competente.
L'OCC redige una relazione particolareggiata.
La domanda deve essere corredata di tutta una serie di documenti previsti dal CCII.
Apertura della procedura
Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura. Può essere nominato, in taluni casi, anche un commissario giudiziale.
L'OCC avvisa tutti i creditori, i quali hanno 30 giorni di tempo per dichiarare se aderire o no alla proposta; in caso di mancata dichiarazione vale la regola del "silenzio assenso".
Il giudice può disporre l'applicazione di misure protettive eventualmente richieste dal debitore nelle more della procedura.
Approvazione dei creditori
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto.
Omologazione del concordato minore
Se il piano è ammissibile giuridicamente e fattibile, il giudice con sentenza dispone l'omologazione del piano.
Esecuzione del concordato minore
Si apre la fase dell'esecuzione del piano: il debitore deve compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza e il controllo dell'OCC.
Revoca dell'omologazione
In caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte del debitore, si può arrivare alla revoca dell'omologazione; in questo caso il giudice dispone la conversione della procedura in liquidazione controllata.
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La liquidazione controllata dei beni del debitore
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A chi si applica?
Si applica al consumatore
Si applica al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
In cosa consiste?
E' un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), volto alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore minore, start-up
innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale)
Chi può richiederla?
La liquidazione controllata può essere chiesta dal debitore sovraindebitato e, in taluni casi, dal creditore e dal pubblico ministero.
Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
L'OCC redige una relazione particolareggiata. La domanda deve essere corredata di tutta una serie di documenti previsti dal CCII.
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Apertura della liquidazione controllata
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, il tribunale dichiara con sentenza aperta la procedura di liquidazione controllata.
Il tribunale nomina:
-> il giudice delegato; -> b) nomina il liquidatore (in caso di domanda del debitore, conferma l'OCC)
-> ordina al debitore, entro 7 giorni, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, l'elenco dei creditori
-> assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine fino a 60 giorni per presentare le domande di ammissione al passivo
Compiti del liquidatore
L’apertura della liquidazione controllata determina lo spossessamento dei beni del debitore.
Il liquidatore deve predisporre l’inventario dei beni del debitore e redigere un programma di liquidazione.
Il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, lo comunica ai creditori e agli aventi diritti sui beni, i quali possono presentare osservazioni; in assenza di osservazioni, il liquidatore deposita lo stato passivo in cancelleria e lo inserisce nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Il liquidatore amministra i beni che compongono il patrimonio posto in liquidazione, esegue il programma di liquidazione e, semestralmente, informa il giudice delegato sull’andamento della procedura
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Chiusura della procedura
La procedura si chiude con decreto e il debitore sovraindebitato ottiene di diritto l’esdebitazione.
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