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AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA
 
Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza è disciplinato dall’art. 1751-bis del codice civile. Ecco i punti principali della disciplina:
 
Forma e validità
​Il patto di non concorrenza deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo.
Può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di agenzia, durante il suo svolgimento, oppure alla cessazione del rapporto.​
 
Durata
La durata non può superare i due anni successivi alla cessazione del contratto di agenzia.
(Per gli agenti che operano nel settore dei prodotti assicurativi può arrivare a tre anni.)
 
Ambito di applicazione
​Il patto deve specificare con precisione:
  • la zona geografica interessata
  • il gruppo di persone o clienti ai quali si riferisce
  • il tipo di beni o servizi oggetto dell’attività.
Se questi elementi non sono indicati chiaramente, il patto può essere dichiarato inefficace.
 
​Corrispettivo​​
Il patto di non concorrenza post-contrattuale comporta il diritto dell’agente a un’indennità (corrispettivo specifico)
La legge non stabilisce un importo fisso, ma il compenso deve essere proporzionato:
  • alla durata del vincolo
  • all’estensione territoriale e merceologica
  • alle limitazioni imposte all’agente
  • all’indennità di cessazione eventualmente già percepita
 
Effetti
Durante il periodo di efficacia del patto:
  • l’agente non può svolgere attività in concorrenza con quella del preponente, né per conto proprio né per terzi
  • la violazione può comportare:
    • restituzione dell’indennità ricevuta
    • risarcimento dei danni
    • eventuale clausola penale se prevista​
Differenza dal divieto di concorrenza durante il contratto​
Durante il rapporto (art. 1743 c.c.) l’agente non può assumere incarichi per imprese concorrenti senza consenso del preponente.
L’art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione del rapporto

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