STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
Inquadramento generale
L'art. 1655 del Codice civile definisce l’appalto come:
“il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
L’appaltatore, quindi, si obbliga a realizzare un risultato (non solo a prestare un’attività).
Si parla infatti di obbligazione di risultato, a differenza del direttore dei lavori o del professionista, che hanno un’obbligazione di mezzi.
Responsabilità durante l’esecuzione dell’opera
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Art. 1662 c.c. – Controllo del committente
Il committente ha diritto di controllare l’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore resta tuttavia autonomo nell’organizzazione dei mezzi e nella gestione tecnica: quindi risponde pienamente di come i lavori vengono eseguiti.
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Art. 1663 c.c. – Variazioni dei lavori
L’appaltatore non può apportare modifiche senza l’autorizzazione del committente o del direttore dei lavori (salvo casi urgenti).
Se lo fa, risponde dei danni e perde il diritto al compenso per le variazioni non approvate.
Responsabilità per vizi e difformità dell’opera
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Art. 1667 c.c. – Garanzia per difformità e vizi
L’appaltatore è tenuto alla garanzia se l’opera presenta vizi o difformità che la rendono:
- inidonea all’uso cui è destinata, oppure
- ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Termini
Il committente deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera.
Se l’appaltatore riconosce i vizi o li occulta dolosamente, la denuncia non è necessaria.
Rimedi
Il committente può chiedere:
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l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, oppure
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la riduzione del prezzo.
Se i vizi sono gravi, può anche chiedere la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.).
Responsabilità decennale per rovina o gravi difetti
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Art. 1669 c.c. – Responsabilità per rovina e difetti gravi (c.d. “garanzia decennale”)
In caso di edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, l'appaltatore è responsabile se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
I gravi difetti possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
Condizioni
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denuncia entro un anno dalla scoperta
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azione entro un anno dalla denuncia
È una responsabilità extracontrattuale; tutela l’interesse pubblico alla sicurezza e solidità delle costruzioni.
Responsabilità solidale con altri soggetti
Quando la causa del danno è comune:
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appaltatore, progettista e direttore dei lavori possono essere ritenuti responsabili in solido
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è responsabile anche il progettista quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione
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il committente può agire contro uno o più di loro, e chi paga può poi esercitare il regresso.
Natura della colpa e diligenza richiesta
L’appaltatore è tenuto a operare con la diligenza qualificata del professionista medio del settore.
Se l’opera richiede competenze tecniche elevate, si applica l’art. 2236 c.c.: risponde solo per dolo o colpa grave.
In tutti gli altri casi, risponde anche per colpa lieve.