STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
STATO LEGITTIMO DELL'IMMOBILE
Cos’è lo “stato legittimo” dell’immobile
Lo stato legittimo è la condizione urbanistica ed edilizia regolare di un edificio o di una sua parte.
In altre parole, indica come l’immobile risulta legittimamente costruito o modificato, in base ai titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA, Permesso di Costruire, ecc.) rilasciati o presentati nel tempo.
Riferimento normativo
Art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001
“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrato dagli eventuali titoli successivi che ne hanno autorizzato interventi parziali.”
Cosa significa in pratica
Fino al 2024, per dimostrare lo stato legittimo era necessario risalire a tutti i titoli edilizi che avevano interessato l’immobile nel corso del tempo (dal progetto originario in poi).
Questo creava molte difficoltà pratiche, soprattutto per edifici vecchi o privi di documentazione completa.
Con il c.d. "Decreto Salva Casa" [Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modifiche in Legge 24 luglio 2024, n. 105], invece:
-
è sufficiente l’ultimo titolo abilitativo legittimo o sanante, cioè il permesso, SCIA o CILA che ha disciplinato l’immobile nella sua configurazione attuale
-
non serve più ricostruire tutta la “catena storica” dei titoli edilizi
-
se esiste un titolo in sanatoria (es. art. 36 o 36-bis), esso sana e definisce lo stato legittimo.
In quali casi serve
Lo stato legittimo è fondamentale in molte situazioni:
-
per compravendite immobiliari (dichiarazione di conformità urbanistica)
-
per richiedere bonus edilizi o superbonus
-
per ottenere agibilità
-
per presentare nuove pratiche edilizie (CILA, SCIA, PdC)
-
per sanatorie o regolarizzazioni
Fonti che attestano lo stato legittimo
La legittimità di un immobile può essere dimostrata tramite:
1. Titolo abilitativo edilizio originario (permesso, licenza, concessione, ecc.)
2. Titoli successivi (CILA, SCIA, PdC) che ne hanno modificato parte o tutto
3. Titoli in sanatoria (art. 36 o 36-bis)
4. Tolleranze costruttive (art. 34-bis)
5. Documentazione catastale e comunale come supporto (non prova esclusiva)
In sintesi
Lo stato legittimo è la “fotografia legale” dell’immobile, cioè come è riconosciuto dal Comune.
Si basa sull’ultimo titolo edilizio valido o sanante, non su tutta la storia dell’edificio.
È il punto di partenza per ogni nuova pratica edilizia, compravendita o sanatoria.
Il Decreto Salva Casa 2024 ne ha reso l’accertamento più semplice e chiaro, favorendo la regolarizzazione del patrimonio immobiliare.