STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
ACCESSO AGLI ATTI - IN GENERALE
L’accesso agli atti è un diritto riconosciuto ai cittadini di prendere visione o ottenere copia dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire trasparenza, partecipazione e tutela dei propri diritti o interessi.
È un concetto generale, che comprende diverse tipologie di accesso, disciplinate da norme differenti, a seconda delle finalità e dei soggetti che lo esercitano.
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Riferimento normativo principale
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato in primo luogo dalla:
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Legge n. 241 del 1990 – artt. 22–28, per l’accesso documentale, ma anche dal
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D.Lgs. n. 33 del 2013, per le forme di accesso civico (semplice e generalizzato)
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Cos’è in generale
L’accesso agli atti amministrativi è il diritto riconosciuto ai cittadini di conoscere, visionare o ottenere copia dei documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
Serve a:
• tutelare un proprio diritto o interesse,
• controllare l’operato della PA,
• promuovere la trasparenza e la legalità.
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Le forme di accesso agli atti
Oggi in Italia si distinguono tre forme principali di accesso, ciascuna con regole e finalità proprie:
1. Accesso documentale (sintesi)
Riferimento normativo --> L. 241/1990, artt. 22–28
Chi può chiedere --> Solo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale
Oggetto --> Documenti amministrativi che riguardano il richiedente
Scopo --> Tutelare un interesse personale o difendere un diritto
=> VAI ALLA GUIDA "ACCESSO DOCUMENTALE"
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2. Accesso civico semplice (sintesi)
Riferimento normativo --> D.Lgs. 33/2013, art. 5, c. 1
Chi può chiedere --> Chiunque
Oggetto --> Dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
Scopo --> Verificare l’adempimento degli obblighi di trasparenza
=> VAI ALLA GUIDA "ACCESSO CIVICO SEMPLICE"
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3. Accesso civico generalizzato (FOIA) (sintesi)
Riferimento normativo --> D.Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2
Chi può chiedere --> Chiunque
Oggetto --> Tutti i dati e documenti detenuti dalla PA, anche non pubblici, salvo eccezioni
Scopo --> Favorire la trasparenza totale e il controllo diffuso sull’attività amministrativa
=> VAI ALLA GUIDA "ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)"
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Modalità di esercizio
La richiesta va presentata in forma scritta (anche via PEC, modulo online o posta).
Deve essere chiara e specifica, indicando i documenti o i dati richiesti.
L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni.
In caso di diniego o mancata risposta, si possono attivare strumenti di tutela (ricorso al TAR, riesame da parte del RPCT, difensore civico, ecc.).
Limiti e esclusioni
L’accesso può essere negato o limitato per tutelare:​
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la riservatezza di terzi (dati personali, segreti commerciali, ecc.)
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la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, o indagini penali
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il corretto svolgimento dell’attività amministrativa in corso.
Esempi pratici
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Un cittadino escluso da un concorso chiede di visionare gli atti della procedura → accesso documentale
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Un cittadino nota che sul sito comunale mancano i bilanci → accesso civico semplice
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Un’associazione chiede dati statistici sulle spese per incarichi esterni → accesso civico generalizzato.
In sintesi
L’accesso agli atti è l’insieme dei diritti che consentono ai cittadini di conoscere l’attività della pubblica amministrazione, nelle forme di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.
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