STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico semplice è uno strumento previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 (articolo 5, comma 1) che permette a chiunque di chiedere alla pubblica amministrazione di pubblicare dati, documenti o informazioni che devono essere resi pubblici per legge, ma che non risultano ancora disponibili sul sito istituzionale.
Definizione
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di dati, documenti o informazioni che l’ente ha l’obbligo di rendere pubblici, se non sono stati ancora pubblicati.
Chi può esercitarlo
Chiunque, senza bisogno di motivare la richiesta o dimostrare un interesse personale o diretto.
Non serve essere cittadini italiani né avere un rapporto con l’amministrazione coinvolta.
Cosa si può chiedere
Tutti i dati o documenti che la legge impone di pubblicare sul sito dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ad esempio:
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Atti di organizzazione e incarichi dirigenziali
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Compensi e curricula dei dirigenti
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Bandi di gara e contratti
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Bilanci, rendiconti, incarichi esterni
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Elenchi dei procedimenti amministrativi
Come si presenta la richiesta
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Si invia all’ufficio che ha omesso la pubblicazione (spesso via PEC o modulo online)
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Se non si riceve risposta entro 30 giorni, ci si può rivolgere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) dell’ente
Limiti
L’accesso civico semplice riguarda solo i dati soggetti a obbligo di pubblicazione.
Non consente di ottenere qualsiasi documento amministrativo (per quello esistono l’accesso documentale o l’accesso civico generalizzato).
Esempio pratico
Se sul sito del Comune non è pubblicato l’elenco degli incarichi esterni che invece devono essere pubblicati per legge, un cittadino può fare un accesso civico semplice per chiedere che siano inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”.