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AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA

Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza è disciplinato dall’art. 1751-bis del codice civile.

Ecco i punti principali della disciplina:


Forma e validità

Il patto di non concorrenza deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo.
Può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di agenzia, durante il suo svolgimento, oppure alla cessazione del rapporto.

Durata

La durata non può superare i due anni successivi alla cessazione del contratto di agenzia.
(Per gli agenti che operano nel settore dei prodotti assicurativi può arrivare a tre anni.)

 

Ambito di applicazione

Il patto deve specificare con precisione:

  • la zona geografica interessata

  • il gruppo di persone o clienti ai quali si riferisce

  • il tipo di beni o servizi oggetto dell’attività.

Se questi elementi non sono indicati chiaramente, il patto può essere dichiarato inefficace.

Corrispettivo

  • Il patto di non concorrenza post-contrattuale comporta il diritto dell’agente a un’indennità (corrispettivo specifico)

  • La legge non stabilisce un importo fisso, ma il compenso deve essere proporzionato:

    • alla durata del vincolo

    • all’estensione territoriale e merceologica

    • alle limitazioni imposte all’agente

    • all’indennità di cessazione eventualmente già percepita

 

Effetti
Durante il periodo di efficacia del patto:

  • l’agente non può svolgere attività in concorrenza con quella del preponente, né per conto proprio né per terzi

  • la violazione può comportare:

    • restituzione dell’indennità ricevuta

    • risarcimento dei danni

    • eventuale clausola penale se prevista

Differenza dal divieto di concorrenza durante il contratto

  • Durante il rapporto (art. 1743 c.c.) l’agente non può assumere incarichi per imprese concorrenti senza consenso del preponente.

  • L’art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione del rapporto

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