STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA
Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza è disciplinato dall’art. 1751-bis del codice civile.
Ecco i punti principali della disciplina:
Forma e validità
Il patto di non concorrenza deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo.
Può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di agenzia, durante il suo svolgimento, oppure alla cessazione del rapporto.
Durata
La durata non può superare i due anni successivi alla cessazione del contratto di agenzia.
(Per gli agenti che operano nel settore dei prodotti assicurativi può arrivare a tre anni.)
Ambito di applicazione
Il patto deve specificare con precisione:
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la zona geografica interessata
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il gruppo di persone o clienti ai quali si riferisce
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il tipo di beni o servizi oggetto dell’attività.
Se questi elementi non sono indicati chiaramente, il patto può essere dichiarato inefficace.
Corrispettivo
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Il patto di non concorrenza post-contrattuale comporta il diritto dell’agente a un’indennità (corrispettivo specifico)
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La legge non stabilisce un importo fisso, ma il compenso deve essere proporzionato:
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alla durata del vincolo
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all’estensione territoriale e merceologica
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alle limitazioni imposte all’agente
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all’indennità di cessazione eventualmente già percepita
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Effetti
Durante il periodo di efficacia del patto:
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l’agente non può svolgere attività in concorrenza con quella del preponente, né per conto proprio né per terzi
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la violazione può comportare:
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restituzione dell’indennità ricevuta
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risarcimento dei danni
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eventuale clausola penale se prevista
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Differenza dal divieto di concorrenza durante il contratto
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Durante il rapporto (art. 1743 c.c.) l’agente non può assumere incarichi per imprese concorrenti senza consenso del preponente.
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L’art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione del rapporto