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ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale è il diritto di prendere visione o ottenere copia dei documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione, quando questi documenti riguardano direttamente un interesse personale e concreto del richiedente.
È lo strumento “classico” di trasparenza e partecipazione previsto dalla Legge n. 241 del 1990.

Riferimento normativo

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22–28

 

Cos’è
L’accesso documentale consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di:
    • visionare, e/o
    • ottenere copia
di documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione.
È un diritto strumentale: serve cioè a difendere o far valere un proprio interesse giuridico (es. partecipazione a un procedimento, difesa in giudizio, tutela di un diritto).

 

Chi può esercitarlo
Può fare richiesta solo chi ha un interesse personale:
“Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale…” (art. 22, c. 1, lett. b, L. 241/1990).
Non è quindi uno strumento “per curiosità” o per controllo diffuso, ma per tutelare un diritto o interesse specifico.

 

Oggetto dell’accesso
Possono essere richiesti tutti i documenti amministrativi, ossia “ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”, indipendentemente dal formato (cartaceo, digitale, audio, video, ecc.).

Modalità di esercizio

  • Domanda scritta indirizzata all’amministrazione che detiene i documenti (anche via PEC o modulo dedicato).

  • L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni; può:

    • accogliere la richiesta e consentire l’accesso o il rilascio di copie​

    • negare o differire l’accesso (motivando la decisione)

  • In caso di diniego o silenzio, si può fare ricorso al TAR o al difensore civico (a seconda dei casi)

Limiti ed esclusioni
L’accesso può essere negato o limitato quando la conoscenza dei documenti:
    • lede la riservatezza di terzi (dati personali, segreti commerciali, ecc.),
    • compromette la sicurezza pubblica o la difesa nazionale,
    • riguarda attività ispettive, penali o disciplinari in corso,
    • o quando è previsto un divieto di divulgazione da leggi speciali.

Esempio pratico
Un cittadino escluso da un concorso pubblico può chiedere di visionare gli atti della procedura per verificare la legittimità della sua esclusione → accesso documentale.

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