STUDIO LEGALE VIRDIS
DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO
CONSULENZA LEGALE - CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLO STRANIERO
In Italia (e più in generale nell’ordinamento europeo) le principali forme di protezione internazionale riconosciute allo straniero sono tre:
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Status di rifugiato
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Protezione sussidiaria
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Protezione umanitaria / speciale
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1. Status di rifugiato
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È riconosciuto a chi:
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ha fondato timore di essere perseguitato nel proprio Paese
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per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un particolare gruppo sociale.
Diritti:
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permesso di soggiorno per asilo valido 5 anni, rinnovabile
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accesso al lavoro, istruzione, sanità, ricongiungimento familiare, ecc.
2. Protezione sussidiaria
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Concessa a chi non rientra nella definizione di rifugiato, ma rischierebbe un grave danno se tornasse nel Paese d’origine, come:
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condanna a morte o esecuzione
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tortura o trattamenti inumani o degradanti
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minaccia grave derivante da conflitto armato interno o internazionale.
Diritti:
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permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile
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diritti simili a quelli del rifugiato, anche se con alcune limitazioni
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3. Protezione umanitaria / speciale
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In Italia la “protezione umanitaria” è stata sostituita (d.l. 113/2018 e successive modifiche) da varie forme di protezione speciale, riconosciuta quando:
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il rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali della persona (art. 3 CEDU)
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sussistono seri motivi di carattere umanitario
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la persona ha un radicamento sociale/lavorativo in Italia che verrebbe compromesso.
Diritti:
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permesso di soggiorno di 1 o 2 anni (a seconda dei casi), rinnovabile.
§ § §
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Procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato
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1. Presentazione della domanda di protezione internazionale
Lo straniero può presentare la domanda alla Polizia di Frontiera (se si trova al confine) oppure alla Questura competente per territorio (se già in Italia).
La domanda può essere scritta o orale, ma viene sempre formalizzata tramite verbale redatto dalla Polizia.
Al momento della presentazione, il richiedente:
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viene fotosegnalato (rilievi dattiloscopici e fotografici);
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riceve un permesso di soggiorno per richiesta asilo (valido 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva).
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2. Fase istruttoria
La Questura trasmette la domanda alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente.
La Commissione acquisisce informazioni sul Paese di origine (COI – Country of Origin Information) e organizza l’audizione personale del richiedente.
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3. Audizione del richiedente
Il richiedente è sentito personalmente dalla Commissione (con interprete e, se necessario, assistenza legale o psicologica).
L’audizione serve per valutare:
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la credibilità del racconto
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la situazione nel Paese d’origine
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l’eventuale vulnerabilità del richiedente
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4. Decisione della Commissione Territoriale
La Commissione può adottare una delle seguenti decisioni:
a) riconoscere lo status di rifugiato
b) riconoscere la protezione sussidiaria
c) riconoscere la protezione speciale
d) rigettare la domanda (se non ricorrono i presupposti)
La decisione è comunicata al richiedente tramite la Questura.
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5. Ricorsi e impugnazioni
Se la domanda è respinta, il richiedente può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale ordinario (sezione specializzata in materia di immigrazione) entro:
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30 giorni dalla notifica (in generale)
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15 giorni se trattenuto in un centro di permanenza.
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Il Tribunale può:
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confermare il diniego
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o riconoscere una forma di protezione.
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È possibile un ulteriore ricorso per cassazione solo per vizi di diritto.
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6. Effetti del riconoscimento
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Se lo status di rifugiato è riconosciuto:
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viene rilasciato un permesso di soggiorno per 5 anni, rinnovabile
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il rifugiato ottiene diritto al lavoro, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al ricongiungimento familiare
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può ricevere un documento di viaggio per rifugiati (in sostituzione del passaporto).
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Riferimenti normativi principali
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Convenzione di Ginevra del 1951
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D.Lgs. 25/2008 (attuazione della Direttiva 2005/85/CE – procedura per la protezione internazionale)
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D.Lgs. 251/2007 (definizione e contenuti dello status di rifugiato e sussidiario)
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D.L. 113/2018 e D.L. 130/2020 (modifiche sulla protezione speciale e procedure)
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