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CILA - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA

La CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata - è un titolo abilitativo edilizio disciplinato dall'art. 6-bis del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001).

La CILA secondo il T.U. Edilizia
Gli interventi
non rientranti tra quelli di edilizia libera (art. 6), né soggetti a permesso di costruire (art. 10) né a SCIA (art. 22), sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, 

Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 6-bis

Contenuto e modalità
La CILA:

  • è presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori

  • è asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.)

  • deve contenere:

    • relazione tecnica asseverata

    • elaborati grafici (se necessari)

    • dati identificativi dell’impresa esecutrice.

I lavori possono iniziare subito dopo la presentazione (non serve attendere autorizzazioni o silenzio-assenso).

 

Sanzioni
Lavori sono iniziati senza presentare la CILA: 

  • sanzione pecuniaria di 1.000 euro (ridotta a 333 euro se la comunicazione è presentata spontaneamente a lavori in corso)

    • la mancanza dell’asseverazione o della relazione tecnica rende la comunicazione inefficace.

 

Regime speciale “Superbonus”
Il D.L. 77/2021 ha introdotto la CILA-Superbonus (CILAS):
una forma semplificata della CILA per gli interventi agevolati dal Superbonus 110%, che non richiede attestazione dello stato legittimo.

§§§

La CILA nella Regione Toscana
Nell'ambito della Regione Toscana, la CILA è disciplinata dall'art. 136 della L.R. n. 65/2014 ("Norme per il governo del territorio").

 

Presupposti

  • "nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice" ... possono esser effettuati "previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello unico, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento":

Tipologie di interventi

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria ..., che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso

  • a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ..., qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso

  • a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale

  • a quater) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie

  • f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere

  • f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso

  • f quater) ... ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio

 

Modalità
Per gli interventi sopra elencati, l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

 

Sanzione
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui sopra comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. 
La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

 

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