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APPALTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA -
FORME DI AFFIDAMENTO

Le principali forme di affidamento per contratti di importo inferiore alle soglie europee (“sotto soglia”) sono le seguenti (art. 50 D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici):


1. Affidamento diretto

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  • Per lavori di importo < 150.000 € anche senza consultare più operatori

  • Per servizi e forniture (inclusi ingegneria, architettura, progettazione) di importo < 140.000 € anche senza consultare più operatori. 

  • In ogni caso, la stazione appaltante deve scegliere soggetti con “documentate esperienze pregresse” idonee all’esecuzione. 

 

2. Procedura negoziata senza bando


Quando l’importo è più alto ma sempre sotto la soglia europea, è possibile usare la procedura negoziata (cioè invitare operatori ma senza pubblicare un bando “classico”):

  • Lavori:

    • da 150.000 € a 1.000.000 € → consultazione di almeno 5 operatori (ove esistenti),  sulla base di indagini di mercato o elenchi

    • da 1.000.000 € fino alla soglia europea → consultazione di almeno 10 operatori,  sulla base di indagini di mercato o elenchi

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  • Servizi e forniture (e progettazione, architettura, ingegneria):

    • per importi ≥ 140.000 € ma sotto soglia europea, procedura negoziata con almeno 5 operatori, su base di indagini di mercato o elenchi

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3. Possibile ricorso alle procedure ordinarie “classiche”

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  • ANAC, Parere n. 13 del 13 marzo 2024: è consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi. 

  • Il MIT, nella circolare 298/2023, ha dato chiarimenti su questa possibilità. 

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4. Concessioni

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  • Per le concessioni di importo sotto soglia europea, si applica la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi di operatori economici, con criterio di rotazione (art. 187).

  • In questo caso non è ammesso l’affidamento diretto. 

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