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ABBANDONO DI RIFIUTI - SANZIONI

(D.LGS. 152/2006)

ILLECITI PENALI

Abbandono, deposito o immissione in acque di rifiuti non pericolosi 

  • ammenda da 1.500 a 18.000 euro (art. 255, co. 1) 

  • sospensione della patente da 4 a 6 mesi se il fatto è commesso con veicolo a motore

Abbandono [...] di rifiuti non pericolosi commesso da imprese o enti

  • arresto da 6 mesi a 2 anni oppure ammenda da 3.000 a 27.000 euro (art. 255, c. 1.1)

​​

 

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari 

- pericolo per la vita o l'incolumità delle persone

- pericolo di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo o sottosuolo

- pericolo per ecosistemi, biodiversità, flora o fauna

- condotta realizzata in siti contaminati o potenzialmente contaminati

  • reclusione da 6 mesi a 5 anni e 6 mesi (art. 255-bis, c. 1)

  • sospensione patente da 2 a 6 mesi se il fatto è commesso con veicolo a motore

  • reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi se commesso da imprese o enti

Abbandono di rifiuti pericolosi

* reclusione da 1 a 5 anni (art. 255-ter) 

* reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (v. elenco sopra casi particolari)

 

Abbandono di rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese o responsabili di enti

* reclusione da 1 a 5 anni e 6 mesi

* reclusione da 2 anni e 6 mesi a 6 anni (v. elenco sopra casi particolari)

 

Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti

  • arresto fino a 1 anno (art. 255, c. 3) 

  • la sentenza di condanna o di patteggiamento può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordinanza di rimozione o ripristino

Gestione non autorizzata di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione)

  • arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 2.600 a 26.000 (rifiuti non pericolosi) 

  • reclusione da 1 a 5 anni (rifiuti pericolosi)

Gestione non autorizzata di rifiuti (ipotesi aggravata: v. sopra casi particolari)

  • reclusione da 1 a 5 anni (rifiuti non pericolosi) 

  • reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi (rifiuti pericolosi)


ILLECITI AMMINISTRATIVI

Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (es. scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) 

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro (art. 255 c. 1-bis / art. 232-ter) 

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 216 a 866 euro in caso di deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15 commi 1 lett. f-bis e 3-bis)

Abbandono di rifiuti di prodotti da fumo 

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro (art. 255 c. 1-bis / art. 232-bis)

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 216 a 866 euro in caso di deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15 commi 1 lett. f-bis e 3-bis)

Abbandono di rifiuti urbani vicino ai cassonetti in violazione delle regole locali di conferimento

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art. 255, co. 1.2)   

  • se con veicolo, fermo del veicolo per 1 mese (art. 214 Codice della strada) 

 

Obbligo di rimozione

Indipendentemente dalla sanzione, il responsabile dell'abbandono è tenuto a:

  • rimuovere i rifiuti

  • avviarli a recupero o smaltimento

  • ripristinare lo stato dei luoghi, quando necessario.

L'ordine è normalmente impartito dal Sindaco ai sensi dell'art. 192 del Codice dell'Ambiente

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