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SOTTOPRODOTTI (DIRITTO AMBIENTALE)


La disciplina dei sottoprodotti costituisce una deroga al regime dei rifiuti: una sostanza o un oggetto derivante da un processo produttivo può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto se ricorrono determinate condizioni previste dalla legge.
 

Requisiti (art. 184-bis D.Lgs. 152/2006)
Una sostanza o un oggetto è un sottoprodotto se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. Origine produttiva: deriva da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo principale non è la produzione di tale sostanza o oggetto

  2. Certezza dell'utilizzo: è certo che sarà utilizzato, dal produttore o da terzi, nello stesso o in un successivo processo produttivo o di utilizzazione

  3. Utilizzo diretto: può essere impiegato direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

  4. Utilizzo legale e sicuro: il successivo utilizzo rispetta la normativa applicabile ai prodotti e non comporta impatti negativi sulla salute umana o sull'ambiente

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l'applicazione della disciplina dei rifiuti

 

Il ruolo del D.M. 13 ottobre 2016, n. 264
Il D.M. n. 264/2016 non introduce una nuova definizione di sottoprodotto, ma fornisce criteri indicativi e strumenti operativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 184-bis.
Il decreto chiarisce che la qualifica di sottoprodotto deve essere verificata considerando l'intero ciclo di gestione del residuo, dalla produzione fino all'effettivo utilizzo.

 

Elementi essenziali da dimostrare
Il produttore deve essere in grado di documentare:

  • l'origine del residuo

  • il processo produttivo che lo genera

  • la destinazione e l'utilizzo successivo

  • le caratteristiche tecniche e qualitative che ne consentono l'impiego

  • l'assenza di rischi per ambiente e salute

La prova può essere fornita mediante contratti, ordini, schede tecniche, specifiche di prodotto, dichiarazioni delle parti e altra documentazione idonea.

 

La “normale pratica industriale”

Uno dei punti più delicati riguarda il requisito dell'utilizzo diretto.
Il D.M. 264/2016 precisa che:

  • sono ammesse le operazioni che rientrano nella normale pratica industriale

  • non sono invece ammesse operazioni che modificano il residuo in modo tale da renderlo idoneo all'uso attraverso veri e propri trattamenti di recupero tipici dei rifiuti

Sono generalmente considerate normali pratiche industriali le operazioni che fanno parte del ciclo produttivo e che servono a rendere il materiale utilizzabile secondo le specifiche tecniche richieste

 

Scheda tecnica e tracciabilità
Il decreto introduce strumenti documentali utili per dimostrare la qualifica di sottoprodotto, tra i quali:

  • scheda tecnica del sottoprodotto 

  • documentazione relativa alla movimentazione 

  • registrazioni che consentano la tracciabilità del materiale.

Tali strumenti non sono sempre obbligatori in senso stretto, ma rappresentano modalità privilegiate per fornire la prova della sussistenza dei requisiti normativi

 

Onere della prova
L'onere di dimostrare che il residuo è un sottoprodotto grava sul produttore o detentore del materiale. In caso di controlli, occorre poter provare in modo oggettivo la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 184-bis. 

 

In sintesi
Per qualificare un residuo come sottoprodotto occorre dimostrare:

  • origine da un processo produttivo 

  • certezza dell'utilizzo successivo 

  • impiego diretto senza operazioni di recupero 

  • conformità normativa e assenza di impatti ambientali negativi.

Il D.M. 264/2016 fornisce criteri interpretativi e strumenti documentali per dimostrare tali condizioni, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla nozione di “normale pratica industriale”.

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