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CONCORDATO SEMPLIFICATO

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Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è una procedura concorsuale straordinaria e di natura esclusivamente liquidatoria, pensata per permettere all'imprenditore in crisi di liquidare i beni aziendali in modo rapido evitando la liquidazione giudiziale..

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Presupposti per l'accesso

  • Esito negativo della composizione negoziata: si può accedere allo strumento solo se in precedenza si è tentata la composizione negoziata della crisi e questa si è conclusa senza un accordo.

    • Buona fede: l'esperto indipendente deve attestare nella sua relazione finale che l'imprenditore ha condotto le trattative in buona fede.
    • Termine: il ricorso e la proposta di concordato vanno depositati in tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale dell'esperto.
    • Soggetti: è accessibile a tutti gli imprenditori commerciali e agricoli (anche sotto-soglia o minori).

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Caratteristiche principali

  • Natura solo liquidatoria: non punta al risanamento o alla continuità aziendale diretta (salvo eventuale continuità indiretta funzionale alla migliore vendita), ma alla cessione dei beni o dell'azienda.

  • Assenza del voto dei creditori: la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo "classico" è che non si vota. I creditori non devono approvare il piano; l'unico strumento a loro tutela è la possibilità di presentare un'opposizione al momento dell'omologazione.

  • Controllo del Tribunale: il tribunale non entra nel merito della convenienza economica della proposta, ma effettua un controllo di legittimità formale e verifica che la soluzione non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

  • Nomina di un ausiliario: il giudice nomina un ausiliario (ex art. 68 c.p.c.) per valutare la fattibilità e la correttezza della proposta.

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Vantaggi
    • Velocità e costi ridotti: rispetto a una liquidazione giudiziale o a un concordato preventivo tradizionale, i tempi sono molto più stretti e i costi procedurali più contenuti.

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Effetti sui debiti tributari e previdenziali

I debiti tributari (fisco) e previdenziali (INPS/INAIL) nel concordato semplificato seguono regole particolari. Essendo una procedura esclusivamente liquidatoria e priva del voto dei creditori, il legislatore ha previsto tutele rigide per i crediti pubblici.

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Esclusione della transazione fiscale (Cram-down)​

  • Niente stralcio forzoso senza voto: nel concordato semplificato non si applica il meccanismo del "cram-down" (la transazione fiscale forzosa).

  • Nessuna omologazione coattiva: il Tribunale non può convertire o ridurre i debiti fiscali e previdenziali se l'Amministrazione Finanziaria o gli enti previdenziali non hanno espresso il loro consenso o se la proposta prevede un abbattimento non concordato.

  • Parere vincolante degli enti: l'assenza di voto globale non significa che il fisco non possa opporsi. Se la proposta lede i diritti del fisco oltre quanto accadrebbe in una liquidazione giudiziale, l'agenzia presenterà opposizione bloccando l'omologazione.

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Il trattamento dei crediti nel piano liquidatorio

  • Rispetto delle cause legittime di prelazione: il piano di liquidazione deve soddisfare i crediti tributari e previdenziali rispettando rigorosamente l'ordine dei privilegi stabilito dal codice civile

  • Crediti privilegiati: i debiti verso l'Erario (es. IVA, ritenute) e gli enti previdenziali dotati di privilegio devono essere pagati integralmente, a meno che il patrimonio liquidato non sia insufficiente persino a coprire i costi della procedura e i creditori di rango superiore (es. i lavoratori)

  • Crediti chirografari: le sanzioni e gli interessi, o le quote di debito degradate a chirografo per capienza parziale del bene vincolato, subiscono la falcidia percentuale prevista per tutti gli altri creditori chirografari all'interno del riparto liquidatorio.

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Effetti della chiusura della procedura ed esdebitazione

  • Effetto purgativo della liquidazione: la vendita dei beni aziendali tramite le procedure competitive del concordato semplificato cancella i gravami e le ipoteche iscritte dal fisco (es. ipoteche esattoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione)

  • Esdebitazione per le società: per le società, la chiusura della liquidazione e la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese estinguono i debiti residui non soddisfatti

  • Responsabilità dei coobbligati e soci: resta ferma la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili (es. nelle S.n.c. o S.a.s.) o dei fideiussori, verso i quali il fisco potrà continuare a rivalersi per la parte di debito non pagata dalla procedura aziendale

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Lo Studio assiste imprese in stato di sovraindebitamento supportandole nella formulazione di una proposta di concordato semplificato

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